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I N I Z I O    T O P I C
badjan Posted - 11/01/2011 : 00:44:20
Nell'art.Fotogr.e Diritto di Fabio Maione in questo sito, c'è la data del 9/12/2007 ma al cap. 4 "La L.sulla privacy" parla di L. recente n. 675/96, che invece è abrogata e sostituita con D.L.196-30/06/2003.Mi sembra importante, perché poi parla di distinzione di f.artistica solo ai fini del D.A. e dice di non essere d'accordo con Cons.Ord.Giornalisti su questa questione in quanto questa distinz. non sarebbe supportata da alcun dato normativo. Invece, nel nuovo Codice Privacy 2003, questo dato mi sembra proprio esistere: PARTE II-TIT.XII-GIORNALISMO ED ESPRESS. LETTERARIA E ARTISTICA- CAPO I-PROFILI GEN-ART.136 si parla di [c]manifest.di pensiero anche nel campo artistico, per le quali cade la necessità del consenso per il trattamento dati cioè per la pubblicazione a fini di espress. artistica!!! Che ne dite? Che ne dice MAIONE? Perché nessuno impugna
questa norma per salvare la fotografia fotoamatoriale che ha come finalità precipua proprio la ricerca del Bello Fotografico, cioè dell'Arte fotografica ????!!!! Altri siti ripertono l'art. di Maione
come fosse Vangelo senza avvedersi di queste che mi sembrano contraddizioni esiziali. Voorei capire! Grazie.
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (Le più recenti in alto)
badjan Posted - 27/01/2011 : 09:05:17
DUE PICCOLE PRECISAZIONI SUL MIO POST PRECEDENTE:

- E' da leggere in riferimento al nuovo articolo scritto ieri dal Dott. Maione (nel quale mi cita svariate volte) in aggiornamento a quello da lui scritto su FOTOGRAFIA E DIRITTO nel 2007.

- I post sconcertati e sconfortanti cui mi riferisco sono locati tra questi miei ultimi e il mio PENULTIMO precedente.

Scusate,
Renzo Baggiani
badjan Posted - 27/01/2011 : 08:47:25
Caro Fabio (Maione),
è bello che dal nostro interloquire sul blog e dai messaggi che in seguito ci siamo scambiati privatamente per e-mail siano nate reciproca stima ed amicizia. Mi fa piacere che da certe convergenze che abbiamo registrato tu abbia considerato di seguire il mio consiglio di aggiornare il tuo art. del 2007 . Ne ho letto e mi piacciono certe aperture possibiliste che finalmente contiene, almeno in termini pratici pur nelle riserve che continui ad esprimere a livello giuridico/interpretativo.
Mi farò premura, in futuro, di formularti quella che a me pare più che una chimera, in relazione alla tue domande su “quali norme prevalgono?” e se “c’è davvero questo conflitto?”. D’altronde SEI TU A DIRE CHE "LE FINALITA' CULTURALI SALVAGUARDATE NELLA LEGGE DEL 1941 HANNO IN PASSATO CONSENTITO ALCUNE DECISIONI FAVOREVOLI AI FOTOGRAFI E O AI CINEASTI" (che a te, guarda caso, come dici nell’art. originario del 2007, non sembrano coerenti con atre norme e principi … MA A ME SI’: vedremo come e se riuscirò ad esporre questa tesi, che io ho in testa).
Capisco che tu ti sia curato di dare il massimo di continuità alla tua impostazione iniziale ed al tuo ruolo “ufficiale” e comprendo anche benissimo che io debba accettare inevitabilmente (e forse è giusto che sia così) che tu possa parlare da una cattedra da dove tutti ti ascolteranno mentre io debba farlo da un banchino della classe, da alunno impertinente, mentre i miei compagni mi snobbano continuando a tirarsi palline di carta.
Nel frattempo fammi dire che non ho mai pensato né penso che queste cose siano semplici, perché se così fosse stato non mi sarebbe mai venuto in mente di poter insinuarne dubbi in un Magistrato, peraltro di grossa cultura fotografica ed in quanto tale interessato doppiamente alla questione.

Per ora mi limiterò a farti due sole annotazioni.
1) al 5° Capoverso dell'aggiornamento dici: " ... nella pratica i problemi sorgono solo quando c'è odore di soldi, sicché normalmente i fotoamatori possono continuare (ed infatti continuano) a <SCATTARE> per la strada senza farsi troppi problemi".
Converrai con me che l'odore di soldi può sorgere solo da una qualche divulgazione o pubblicazione della foto quindi dovevi dire che “di fatto i fotoamatori possono continuare a <PUBBLICARE> (in mostre, concorsi, riviste e quant'altro faccia parte del consueto circuito amatoriale) le loro immagini scattate per strada”.
Perché dire “continuare a scattare” come dici tu significa continuare ad ingenerare nei fotoamatori e anche negli occasionali soggetti o sospetti tali l'idea fasulla che non si possa liberamente scattare per strada (tranne che nei rari casi che noi sappiamo) SE NON PER MAGNANIMA TOLLERANZA DELLA GENTE. In pratica, questo è un altro esempio di superficialità per non dire errore, capace di ingenerare quello sconcerto macroscopicamente rivelato dai fotoamatori che hanno postato messaggi sconfortanti fra questo e l'ultimo mio precedente. Psicosi questa che con me hai stigmatizzato come eccessiva, della quale però insisti a dire di non sentirtene corresponsabile. Che poi tu citi altri commentatori che (consentimi un giuochino sdrammatizzante!) purtroppo si limitano a dire che nulla è cambiato ma non ci spiegano perché invece non si può più fare quel che prima si faceva, se non sostenendo il paradosso che ciò che si continua tranquillamente a fare non lo si poteva fare neanche prima, io lo vedo un incoraggiamento a continuare a pensare che a voi commentatori possa essere sfuggito qualcosa.

2) Quindi io, nel ruolo di ipotetico Avvocato Fuori Dagli Schemi, accetto di difendere il fotoamatore che ha stampato il libro di fotografia “Donne al mercato dei fiori” A DUE CONDIZIONI: che lo abbia stampato per uso personale e divulgarlo in una cerchia imprecisata di amici senza fine di lucro; che la signora si sia sentita ridicolizzata per come apparisse allo sguardo di chiunque assistesse al suo comportamento in pubblico e non certo da eventuali didascalie o commenti più o meno arbitrari e/o lesivi posti a fianco delle immagini. Altrimenti si esce dall'ambito della didattica (per così dire) che ci interessa, per entrare, credo, in casistiche più chiaramente disciplinate e fuori discussione.
Un po' ti contraddici anche tu, perché per citare ad inibizione il “puro e semplice” art. 96 della L. D.A., o l'art. 10 c.c., come sembri voler fare e come pensano in molti, non c'era bisogno di citare questo esempio estremo del sentirsi ridicolizzata da parte della ritrattata … Insomma ….
… Dobbiamo deciderci una buona volta a specificare se vogliamo parlare del divieto di ridicolizzare gli interessati con l'apporto o il supporto di fotografie (cioè della loro tutela) o semplicemente di divieto di pubblicare foto con finalità artistico culturali senza il preventivo consenso degli stessi (cioè delle loro fisime e capziosità). Perché nel primo caso chiederei al mio assistito di patteggiare la pena e alla Corte di essere clemente. Nel secondo riterrei che i giochi siano più aperti di quanto si dica.

Renzo Baggiani
Maestrale Posted - 15/01/2011 : 14:52:56

Dal mio punto di vista, meramente mercantile, si pone spesso e volentieri il problema dell'utilizzo in chiave commerciale degli scatti, discorso liberatorie incluso.

Detto questo, auguro lunga vita alla fotografia amatoriale e al coinvolgimento attivo di nuove leve! finché ci si limita alla ripresa o all'esposizione delle immagini senza fini di lucro, mi sembra di capire che i vincoli siano abbastanza blandi. Se però un photoeditor che visita l'ipotetica mostra di un circolo fotoamatoriale dovesse notare qualche scatto idoneo alla pubblicazione, immagino che potrebbero insorgere dei problemi...
Se non sbaglio, gli editori, le grosse agenzie e i concorsi di rilievo sono molto tassativi sul discorso liberatorie, per evitare controversie con i soggetti raffigurati. Forse un eccesso di prudenza da parte loro? non sono certamente un esperto in materia, pertanto rimarrò qui buono buono a leggere gli sviluppi del discorso...

Claudio

badjan Posted - 14/01/2011 : 22:37:39
ERRATA CORRIGE AL POST PRECEDENTE:


"QUANDO SI E' A CASA PROPRIA O IN LUOGO PUBBLICO" E' LECITO FOTOGRAFARE TUTTO QUELLO CHE SI PRESENTA ALLA NOSTRA VISTA ecc. ecc.
badjan Posted - 14/01/2011 : 22:32:53
Calma Signori, non esageriamo; non facciamoci prendere dal panico!
ASSODIAMO ALMENO QUANTO E ' GIA' ASSODATO!
NON ESISTE CHE SI POSSA IMPEDIRE A QUALCUNO DI "SCATTARE" IN LUOGO PUBBLICO (escluso quelli che costituiscono obiettivi strategici e/o militari e questa precisazione ricorre sempre e non la farò più).
Addirittura abbiamo una recente sentenza della Cassazione che dice che POSSIAMO FOTOGRAFARE TUTTO QUELLO CHE APPARE ALLA NOSTRA VISTA purché non si mettano in atto furbizie o accorgimenti tesi a superare ostacoli e paratie poste dai proprietari di luoghi privati a tutela della loro privacy.
Ho scelto questa sentenza perché E' ESTREMA: abbiamo la ripresa di MINORI MENTRE SI TROVANO IN LUOGO PRIVATO.

PERTANTO VI PREGHEREI DI NON SPRECARE POST PER UN PROBLEMA CHE NON ESISTE, SPECIALMENTE SE FOTOGRAFIAMO IN STRADA E IN OGNI ALTRO LUOGO PUBBLICO. IL PROBLEMA ESISTE SOLO PER CHI SI FACCIA PRENDERE DA UNA FORMA INGIUSTIFICATA DI PSICOSI. Qui non c'entra l'art. 10 del c.c., né la Legge D.A., tanto meno il Codice PrivacY.

FIN QUI NON C'E' DISCUSSIONE PERCHE' E' UN DIRITTO GARANTITO DALL'ART 21 della COSTITUZIONE. Qualsiasi altro diritto contrapposto di terzi potrà riscontrarsi ed essere preso in considerazione solo in seguito ad eventuale pobblicazione e divulgazione delle immagini.

Per chi volessee approfondire legga qui sotto o se la cerchi sul web:

Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui. Nel caso preso in esame dalla Corte una coppia era finita sotto processo e condannata dai giudici di merito (sia in primo grado sia in appello)2 per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), giacché avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. La Cassazione analizzando i dettagli del caso ha ritenuto valide le argomentazioni della coppia secondo cui "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi". E la Cassa-zione, rinviando il caso alla corte d'appello per un nuovo esame della vicenda ha chiarito che tale circostanza (dell'insussistenza di ostacoli) può escludere l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p.3 Per verificare se una ripresa è lecita o meno scrive la Corte: " è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espres-sione della personalità dell'individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costi-tuzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine), e la naturale compres-sione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità' indeterminata di soggetti". La Corte porta come esempio quello del balcone visibile dalla pubblica via. In buona sostanza per considerare illecita una ripresa all'esterno bisogna verificare se "per conseguire la captazione siano stati adottati accorgimenti volti a superare" quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione4.
digeiset Posted - 14/01/2011 : 18:54:16
non solo, se fai l'amore in macchina appartato ti denunciano, però se lo fai in televisione al grande fratello quando esci sei osannato come un Dio e vai a fare le serate a 3.000 euro.
Maestrale Posted - 14/01/2011 : 18:24:06

Citazione:
Postato da tonesh

Citazione:
Postato da digeiset

questa cosa della privacy è diventata insopportabile.



Concordo.
E' scoppiato il caso di una "balia" che per diletto fotografava(quindi NON giornalista): Vivian Maier, sublime street photographer anni 50/60 e oltre, morta pochi anni fa e di cui sono stati trovati centinaia di migliaia di negativi.

Mi chiedo se avrebbe potuto fare queste meraviglie oggi in Italia.
Si, me lo chiedo perchè ancora non mi è chiara la faccenda dopo aver letto questo topic...
o forse non voglio capire...


Eh già, viene proprio da chiedersi cosa lasceremo di autentico ai posteri, della nostra epoca troppo troppo televisiva... spesso e volentieri proprio quelle stesse persone che c'inveiscono contro per uno scatto rubato e spontaneo, farebbero invece carte false per apparire in tivvù a fare gli opinionisti!

Claudio

tonesh Posted - 14/01/2011 : 17:58:09
Citazione:
Postato da digeiset

questa cosa della privacy è diventata insopportabile.



Concordo.
E' scoppiato il caso di una "balia" che per diletto fotografava(quindi NON giornalista): Vivian Maier, sublime street photographer anni 50/60 e oltre, morta pochi anni fa e di cui sono stati trovati centinaia di migliaia di negativi.

Googlate Vivian Maier oppure guardate qui il blog del giovane che si sta prendendo cura del suo materiale; materiale che verrà messo in mostra in diversi musei americani.

Mi chiedo se avrebbe potuto fare queste meraviglie oggi in Italia.
Si, me lo chiedo perchè ancora non mi è chiara la faccenda dopo aver letto questo topic...
o forse non voglio capire...

Toni
digeiset Posted - 14/01/2011 : 14:27:56
questa cosa della privacy è diventata insopportabile.
conosco un sacco di persone che hanno smesso di fotografare scene urbane per questo motivo, che lo fanno soltanto all'estero.
a me è successo che al mare mentre fotografavo i miei bimbi persone presenti sullo sfondo sono venute a lamentarsi perché pensavano di essere venuti in foto.
Lo stesso tipo di esagerazione con le foto dei minori.
alle feste dei bambini non mi porto più la fotocamera e quando sorpresi mi chiedeno perché, rispondo che l'ho dimenticata a studio.
badjan Posted - 14/01/2011 : 11:02:13
Ciao viki,

... si dice " mi FACCI il piacere ! "


(Old) Renzo
viki Posted - 12/01/2011 : 16:34:07
ma mi faccia il piacere.

ennio
badjan Posted - 12/01/2011 : 16:05:18
Pregiatissimo Dott. Maione,
la Sua segnalazione giunge a proposito per consentirmi di esternarle uno dei miei dubbi, che per l'appunto coincide con il perché questa sentenza a me paia più una grossa breccia (di luce) più che spiraglio.
Lei sostiene (e so di stupirla ammettendo che tecnicamente ha ragione) che il Codice Privacy ha cambiato poco o nulla. Però bisogna prendere atto che dai fraintesi che ha generato nella massa è scaturita la psicosi collettiva di uniformarsi a quei selvaggi del Borneo che una volta sbeffeggiavamo per la loro convinzione che l'obiettivo puntato addosso togliesse l'anima (chissà che ora non si siano emancipati!).
Allora torniamo indietro e la cosa mi aggrada assai. Al 1941? Ci arriviamo. A me pare di aver letto bene il n. 3 dell'art.137 Codice Privacy. che precisa che per la divulgazione restano fermi i limiti dei diritti fondamentali e le faccio notare che il monito è rivolto anche, anzi espressamente, al diritto di cronaca. Eppure i giornali sono pieni di fotografie con persone ritratte a loro insaputa, quelle che una volta correvano a comprarli per mettere la pagina nell'album di famiglia ed ora fanno finta di aver subito un danno d'immagine (… e SONO QUELLE CHE INTERESSANO A ME!!! Tagliamola corta!).
Il motivo è che i giornalisti POSSONO PUBBLICARE queste foto anche senza chiedere il consenso (Art. 97 Legge D.A. " 1941! ") quando le ritengono utili a "manifestare più compiutamente il loro pensiero", perché è intuibile quanto altrimenti ne potrebbe venire limitata e "pregiudicata" la libera espressione (è importante, no?!).
Ora, si potrà fare anche dell'ironia sul “sentirsi artisti” dei fotoamatori ma sfido chiunque a negare che l'esercizio della fotografia possa ritenersi a buon titolo ricompreso nelle finalità culturali che sono parificate al diritto di cronaca. Come conferma il Codice di Deontologia dei Giornalisti da Lei gentilmente segnalatomi e come ha confermato (Lei mi dirà indirettamente) il C.Privacy 2003 ancor più specificatamente.
Questo potrà anche sembrare a qualcuno un eccesso di tutela da parte del Legislatore (eppure di un regime totalitario) che invece io sento di ringraziare perché so che non potrei mai esprimere il meglio del mio pensiero fotografico (street photography) se fossi costretto a chiedere liberatorie a dritta e a manca.
Può non piacere, ma d'altro canto … dura lex sed lex (mi si perdoni questo paradosso faceto, sto sempre facendo l “avvocato del Diavolo”).
Purtroppo sono in molti a non rendersi conto dell'impatto “culturale” e sociale che la fotografia ha avuto nella storia dell'umanità. Per questo c'è da soffrire.

Insomma, dott. Maione, ritengo non sia possibile impedire d'ufficio, come sembra trasparire dal Suo scrivere, di pubblicare le foto all'autore che ritenga onestamente e responsabilmente di averne valutato l'opportunità (se sbaglia ne pagherà le conseguenze, come d'altronde il giornalista e qui vorrebbe citarmi l'art. 10 del c.c. ma si ricordi anche dell'art. 21 della Costituzione!).
Allora, lasciamoglielo fare e facciamogli sperare che nessuno l'accuserà mai di avergli “rubato l'anima”, e se succederà, che troverà un Giudice che valuterà attentamente l'effettiva esistenza e consistenza del danno reclamato senza condannarlo aprioristicamente per il semplice fatto in sé (ipso facto). D'altronde sono migliaia e migliaia le foto che girano senza liberatoria nei circuiti fotoamatoriali, sulle riviste di settore, ecc. e per quanto ne sappia, non ho sentito ancora di una qualche condanna a carico di un fotoamatore almeno che non abbia leso “davvero” la dignità di qualcuno (come in effetti può accadere) o sfruttatane indebitamente l'immagine commercialmente. Lei è in posizione migliore della mia per procurarmene eventuale notizia.

La ringrazio ancora per la sua squisita disponibilità e mi scusi se, ripeto, ho giocato indegnamente a fare “l'avvocato del diavolo”. Sappia che, per quel che ho visto, apprezzo tantissimo la sua “arte fotografica” e guardi che di estetica fotografica almeno, me ne intendo. Però dopo aver gustato con ammirazione certe sue opere, mi consenta un ultimo importante pensiero: la fotografia non può sussistere storicamente e “culturalmente” senza rappresentare le persone e i loro volti nella vita quotidiana.

Un cordiale saluto.
Renzo Baggiani

P.S.- Questa volta credo di aver scritto un buon pezzo letterario.
fabio maione Posted - 12/01/2011 : 10:29:36
Egr. sig. Baggiani, la ringrazio ancora per avere segnalato che la citazione della legge sulla privacy (contenuta tra parentesi) è errata; peraltro le ho già detto che il testo dell'articolo è invece corretto, almeno dal mio punto di vista che, nello specifico, è evidentemente differente dal suo.
Piuttosto, le segnalo una recente pronunzia della Corte di cassazione che potrebbe aprire qualche spiraglio (ma solo ai fini della tutela della privacy):
Sez. 3, Ordinanza n. 12997 del 05/06/2009
L'immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di "dato personale", agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta. (Fattispecie relativa a trasmissione con il mezzo televisivo dell'immagine di una persona non nota al pubblico, senza l'indicazione dei dati personali identificativi).
La saluto.
Fabio Maione
PS - sappia che non mi sento affatto "illustre", né portatore di "certezze".

badjan Posted - 12/01/2011 : 09:21:04
E' curioso che ci si accanisca tanto su banali errori ortografici, per i quali per altro ho già fatto le mie scuse, mentre nel sito giace da 3 anni (fine 2007), con quasi 7000 visitatori, un art. di un esperto di Diritto, che cita come “recente” la Legge 675/96 sulla privacy di 14 anni fa, abrogata e sostituita 4 anni e mezzo prima (D.L. 30/06/2003- il “famoso” Codice Privacy).
Sapevo anch'io che in pratica per la fotografia amatoriale, “forse”, il Codice Privacy cambia poco o nulla, ma ad un povero pensionato imbranato ex impiegato può sorgere anche qualche piccolo dubbio che quel poco possa servire. Per di più scopro che su almeno altri due autorevoli siti si ripete, con date successive e senza citare l'autore, pari pari lo stesso articolo, stranamente con la stessa curiosa macroscopica incongruenza sopra indicata.
Questo intendevo col modo di dire “citato come il Vangelo”: in Toscana diciamo anche “copiato a pappagallo”.
Quindi illustre dott. Maione mi consideri per quel che sono, uno sprovveduto “avvocato del diavolo” e porti pazienza se in seguito continuerò ad opporre qualche mio dubbio alle sue qualificate certezze. Intanto la ringrazio per l'attenzione e per l'utile documento che mi ha segnalato (Codice di deontologia per giornalisti).

Intanto vorrei che si meditasse sul perché tanti come me pensano che l’incubo delle “liberatorie” da far firmare ai soggetti umani delle fotografie, per poterle pubblicare, deriva dalla falsa concezione del diritto all’immagine come proprietà di un bene materiale e non come difesa della dignità della persona. Insomma, che la logica della liberatoria anziché salvaguardare la dignità in realtà la mercifica.

A presto,
Renzo Baggiani
fabio maione Posted - 11/01/2011 : 19:38:34
Da ultimo, e per togliere ogni dubbio al nostro nuovo iscritto, segnalo il seguente link:
http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm

nell'artiolo, reperibile nel sito TauVisual, si conferma quanto ho già detto: "...In pratica, dal punto di vista specifico del fotografo la nuova legge sulla privacy non ha aggiunto proprio nulla.".
Ancora ciao
Fabio
fabio maione Posted - 11/01/2011 : 18:53:12
Aggiungo il testo degli artt. 136 e 137 del codice sulla privacy:
Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica


Capo I - Profili generali


Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;

b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

La parte che interessa gli "artisti" è quella che dice: ....altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica. Però se si legge bene si vedrà che se pure non è richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali restano i soliti limiti alla diffusione del dato stesso (v. n. 3 dell'art. 137)
Ciao Fabio
fabio maione Posted - 11/01/2011 : 18:45:15
Non ho capito molto ma rispondo per quel che posso:
effettivamente la legge sulla privacy del 1996, dopo aver subito svariate modifiche nel tempo, è stata sostituita con il decreto legislativo del 2003; questo non sposta però i termini del problema, così come erano stati esposti nell'articolo, posto che si tratta pur sempre di una normativa che mira alla tutela dei dati personali nello svolgimento di determinate attività pubbliche o private, come quella giornalistica.
Qui il link, per chi fosse interessato, alla suddetta disciplina giornalistica:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556386
Quanto all'attività fotoamatoriale ed alla ricerca del "bello fotografico" valgono le cose già dette in materia di diritto all'immagine e alla riservatezza.
Ciao, Fabio

PS: non sapevo che il mio articolo viene citato come Vangelo; si vede che le vie del Signore sono davvero infinite.
viki Posted - 11/01/2011 : 17:41:20
Concordo con Alberto, una scrittura corretta e completa di punteggiatura sarebbe un riguardo verso chi legge.
Per questioni legali ti potrebbe essere utile Roberto Tommesani di TAU Visual.

ennio
badjan Posted - 11/01/2011 : 08:33:23
Grazie, Alberto. Il fatto è che non sono pratico di forum e blog vari. Mi scuso anche per gli errori ortografici (forse vista l'ora tarda ero stanco). L'importante è che passi il messaggio ... se passa! Approfitto per ribadirne la sostanza: chiedere a F. Maione Magistrato o a chi se ne intende di Legge, il significato e il valore degli artt. 136 e 137 del Codice Privacy (2003) in merito a ciò che vi è definito come "diffusione di ... e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica"
Renzo Baggiani.
AlbertoM Posted - 11/01/2011 : 01:04:39
Ok, però sarebbe gradita una minima formattazione del testo e la firma

AlbertoM

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