Chiarimenti in ordine al cosiddetto “codice sulla privacy”
26 Gennaio 2011
Autore: Fabio Maione

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Il buon Renzo Baggiani, fotoamatore fiorentino il quale sta combattendo una battaglia in favore del mondo dei fotoamatori i quali amano fotografare scene di vita reale per la strada, ha fatto recentemente notare nel Forum che nell’articolo Fotografia e diritto all'immagine è erroneamente citata (tra parentesi) la precedente legge sulla privacy, anziché quella più recente.

Egli ha sostenuto che da tale colpevole errore sarebbero scaturite interpretazioni restrittive del tutto fuorvianti, pubblicate sul web.

Nella discussione che ne è scaturita ho già pubblicamente ringraziato il Baggiani per la sua segnalazione, non senza evidenziare che peraltro, almeno secondo me (ed altri commentatori; v. http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm), nella sostanza nulla è mutato per i fotografi e che il testo dell’articolo rimane tuttora valido in ogni sua parte.

Come il Baggiani ha già spiegato nella discussione sul forum Photoactivity egli è convinto di trarre vantaggio da una norma che escluderebbe il consenso dell’interessato allorquando il fotografo abbia agito con semplici finalità artistiche.

L’argomentazione merita di essere approfondita, non senza tuttavia rammentare che nella pratica i problemi sorgono solo quando c'è odore di soldi, sicché normalmente i fotoamatori possono continuare (ed infatti continuano) a scattare per la strada senza farsi troppi problemi.

Stiamo parlando di un breve inciso della legge sul trattamento dei dati personali ed identificativi, ma sarà meglio fare un esempio pratico.

Mettiamo il caso che un fotoamatore realizzi una pubblicazione con testo ed immagini su un certo argomento, come ad es. “Donne al mercato dei fiori” e che, anziché far girare tra pochi amici la sua opera, riesca, grazie ad un editore di grido, a pubblicare un vero fotolibro a diffusione nazionale e che una delle donne con i fiori se ne adombri, magari perché si è sentita un po' ridicolizzata; e citi in giudizio il fotoamatore, invocando la violazione del diritto all'immagine e l'art. 96 della legge sul diritto d'autore, chiedendo il ritiro del libro dal commercio e/o un risarcimento del danno.

Cerchiamo dunque di capire se il fotoamatore possa cavarsela facilmente invocando il cosiddetto codice sulla privacy.

Come ho già detto nella discussione sul Forum la legge sulla privacy (sia la vecchia che la nuova) persegue finalità diverse da quelle invocate dalla donna ipotetica che ha chiamato in giudizio il nostro fotoamatore (e che non gli potrebbero per nulla giovare). Il codice, infatti, vuole disciplinare la raccolta dei dati personali, identificativi e sensibili, e prevede che a farlo siano, con determinate modalità, solo i soggetti che definisce "titolari" e che dettagliatamente elenca in tutta la sua prima parte; nella seconda parte, il codice prende in considerazione specifici settori e tra questi c'è quello che parla del giornalismo e dell'espressione letteraria ed artistica. L'art. 136 lett. c) prende in considerazione il trattamento "temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero"; l'art. 137, come ha ben ricordato il Baggiani, in tale ipotesi esclude la necessità del consenso dell'interessato.

Cerchiamo di capire meglio: la raccolta ed il trattamento dei dati personali non è consentita se non ai titolari e tra questi, in tutta la parte della legge dedicata a spiegare chi siano i titolari, non figura mai un soggetto singolo, un privato insomma, come potrebbe essere un "artista". Però poi, nella parte seconda, il legislatore ha voluto aprire alla classe dei giornalisti e anche a coloro che si esprimono con le arti. Bene, quest'ultima è una cosa importante che, però, genera un po’ di confusione, aprendo un potenziale conflitto proprio con le norme della parte prima che spiegavano chi erano "i titolari"; ma soprattutto con quelle regole che invece ha richiamato la donna dei fiori di cui il fotoamatore ha pubblicato il ritratto in figura intera in un libro a diffusione nazionale.

Quali norme prevalgono? quelle preesistenti, tuttora in vigore, o quella nuova?

Ma, occorre chiedersi: c'è davvero questo conflitto e quali sono i suoi confini?

Vediamo ancora più attentamente il testo a cui si richiama in tutti i tuoi scritti il Baggiani: dunque, è consentito dal codice della privacy solo il "trattamento temporaneo", cioè il fotografo può usare il dato identificativo (nel nostro caso la foto) solo per un limitato periodo di tempo; e comunque lo può fare solo al fine di una diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni artistiche ("del pensiero").

Occasionale e temporaneo sono due aggettivi che la dicono lunga. Si può considerare il libro di cui stiamo ipoteticamente parlando una diffusione occasionale? e temporaneo il ritratto che esso contiene? Evidentemente no.

Nel caso che abbiamo ipotizzato la norma a cui taluno attribuisce tanta rilevanza neppure è applicabile e quel famoso conflitto non esiste. Il fotoamatore perderebbe probabilmente la causa visto che ex art. 96 della legge sul diritto d'autore il ritratto di una persona non può essere esposto o comunque pubblicato senza il suo consenso. A meno che egli non sia in grado di dimostrare che la pubblicazione era necessaria per "finalità culturali"; ma questa eccezione, prevista dalla predetta legge (nel primo articolo se ne è parlato), è in genere intesa nel senso che si deve trattare di un'immagine "necessaria", che debba cioè corredare un messaggio culturalmente importante (ad es. in un'enciclopedia) e non che sia fine a sé stessa (nel senso che essa stessa sia il messaggio). Comunque, le finalità culturali salvaguardate nella legge del 1941 hanno in passato consentito alcune decisioni favorevoli ai fotografi o ai cineasti.

Come si vede le cose non sono così semplici.

Il diritto e la legge dovrebbero essere chiare e certe, ma fin dai tempi degli Antichi questo traguardo si è sempre fatto fatica a tentare di raggiungerlo.


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